In data 10/6/2022 l’INPS ha emanato la Circolare n. 67/2022 con la quale vengono dettate le istruzioni attuative relative all’esonero contributivo previsto dall’articolo 4 del dl n. 4/2022 convertito con legge n. 25/2022 (cd. «decreto sostegni ter»).
Le disposizioni attuative sono state emanate a seguito dell’autorizzazione della commissione Europea dello scorso 7 giugno.
Il DL n. 4/2022 convertito in Legge ha introdotto due misure a sostegno del comparto turistico, la prima (art.4 comma 2-ter) è un’agevolazione, inserita in fase di esame parlamentare, che consiste nello sgravio integrale dal versamento dei contributi in favore dei datori di lavoro privati titolari di agenzie di viaggio e tour operator, riconosciuto in via transitoria, per il periodo di competenza aprile-agosto 2022.
La seconda (art.4 comma 2), invece, ripropone la decontribuzione già prevista dal «Decreto Agosto» nel 2020 e riconosciuta a fronte di assunzioni a tempo determinato e stabilizzazione di lavoratori a termine o con contratto stagionale fruibile da datori lavoro che operano nel settore del turismo e degli stabilimenti termali e consiste in unesonero totale dal versamento dei contributi per le assunzioni che sono state effettuate a tempo determinato o stagionale nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2022
La circolare con le istruzioni operative è riferita a quest’ultima misura. Di seguito una sintesi delle istruzioni:
a) Beneficiari
Possono accedere tutti i datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali come da codici ateco riepilogati nell’allegato 1
b) Rapporti di lavoro incentivati
Lo sgravio si applica all’intera contribuzione, con l’esclusione dei premi e contributi INAIL, fino ad un massimo di 3 mensilità per i rapporti a tempo determinato o stagionale attivati tra il 1° gennaio ed il 31 marzo 2022.
Se il datore ha stabilizzato, nello stesso periodo, un rapporto di lavoro a tempo determinato o stagionale (trasformandolo, cioè, in un contratto a tempo indeterminato) lo sgravio è riconosciuto per sei mesi dalla data di trasformazione. L’agevolazione può essere riconosciuta anche in caso di rapporto a tempo parziale, fermo restando che, in tali ipotesi, la misura della soglia massima di esonero è ridotta sulla base dello specifico orario di lavoro.
Non sono agevolabili i contratti di lavoro intermittente o a chiamata in quanto la volontà del legislatore è rivolta ad incentivare rapporti di lavoro contrattualmente stabili.
c) Misura dell’esonero e risorse stanziate
Il beneficio consiste nell’esonero totale dei versamenti dei contributi previdenziali per singolo dipendente assunto per un importo massimo pari a 8.060 euro su base annua riparametrata e applicata su base mensile e per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato o stagionale, fino ad un massimo di tre mesi o sei se il contratto sia stato stabilizzato.
La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è pari a 671,66 euro (8.060,00/12).
Per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, la soglia va riproporzionata su base giornaliera ed è pari a 21,66 euro (671,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo. Spetta anche per i contratti di lavoro part-time con proporzionale riduzione del massimale fruibile.
Il periodo di fruizione dell’incentivo può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio.
La misura è prevista nel rispetto di un vincolo di bilancio pari a 60,7 milioni di euro.
d) Condizioni di accesso all’esonero
Per poter accedere alla misura agevolativa il datore di lavoro , in via generale, deve essere:
Deve altresì essere in regola con l’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti dall’art. 31 del D.lgs. 150/2015 come illustrate dettagliatamente nella circolare INPS.
Attenzione: Si ricorda che l’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti all’instaurazione del rapporto di lavoro o di somministrazione incentivato produce la perdita di quella parte dell’incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione (cfr. l’art. 31, comma 3, del D.lgs. n. 150/2015).
e) Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato
Il beneficio è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, e successive modificazioni, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (c.d. Temporary Framework), e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.
Si ricorda che, in base alla suddetta sezione 3.1, la Commissione considera aiuti di Stato compatibili con il mercato interno quelli che rispettino, tra le altre, le seguenti condizioni:
f) Domanda
Per poter accedere al beneficio il datore di lavoro dovrà inoltrare una domanda online, utilizzando il modulo «TUR44» disponibile sul sito Inps, all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni – ex DiResCo” entro il 30 giugno 2022.
Nel modulo si dovrà indicare:
Ricevuta la domanda, l'Inps calcola l'importo dell'incentivo spettante, ed esegue le verifiche sia sui requisiti dell’azienda che sulla copertura con i fondi pubblici disponibili, in caso di capienza, darà comunicazione al datore di lavoro indicando l'importo massimo della agevolazione autorizzata.
Una volta autorizzato l’incentivo potrà essere fruito tramite i flussi Uniemens a partire dal mese di competenza di luglio 2022 (scadenza di invio 31 agosto 2022). Sui flussi di competenza di luglio, agosto e settembre 2022 il datore può recuperare eventualmente gli arretrati.
Attenzione: nella parte finale della circolare INPS, ai punti 9 e 10 vengono indicati i valori da inserire nelle denunce da inviare per identificare correttamente il beneficio.
Cordiali saluti.
Caterina Claudi
Consulente fiscale Fiavet Lazio
Prot. 120/22 - News 94
14 giugno 2022