Entro il 30 giugno 2022, i lavoratori dipendenti debbono aver completato l’effettiva fruizione di tutte le ferie maturate nell’anno 2020. In caso di mancata fruizione del periodo di ferie entro il termine previsto dalla legge (18 mesi successivi alla fine dell'anno di maturazione) ovvero entro il termine più ampio fissato dalla contrattazione collettiva qualora vi fosse, il datore di lavoro è tenuto a versare all'Inps i contributi sulle ferie maturate e non godute.
Le norme che regolano la fruizione delle ferie sono contenute nell’art. 10 del D.Lgs. 66/2003 (modificato dal D.Lgs. 213/2004), il quale dispone “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione. Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro”
Dalla lettura della norma si rileva che:
Attenzione: Il pagamento delle ferie non godute, ovvero, la cd. indennità sostitutiva, è esclusa per le prime quattro settimane, ossia i primi 28 giorni. Non sono legittimi gli accordi che prevedono il pagamento anche mediante la concessione di un superminimo che abbia anche lo scopo di remunerare le ferie non godute (Cass. 19.12.2013, n. 28428). Il pagamento delle ferie non godute è, invece, ammesso nei seguenti casi:
N.B.: L’indennità sostitutiva per ferie non godute spetta, in caso di decesso del lavoratore, ai suoi eredi anche in assenza di specifica domanda degli interessati (Corte giustizia UE 12.6.2014, n. C-118/13).
Pagamento dei contributi per ferie non godute
In caso di mancata fruizione del periodo di ferie entro il termine previsto dalla legge (18 mesi successivi alla fine dell'anno di maturazione) il datore di lavoro è tenuto a versare all'Inps i contributi sulle ferie maturate e non godute. Il medesimo obbligo, nei medesimi termini, riguarda anche il periodo di ferie eccedente le 4 settimane minime (Min. Lav., nota 26.10.2006, prot. n. 25/I/0005221).
L’obbligazione contributiva coincide con il mese successivo a quello di scadenza del periodo di fruizione previsto dalla legge (18 mesi) e dai contratti collettivi (luglio, se si applica il limite generale dei 18 mesi). Quindi nel mese di luglio 2022 (contributi da versarsi entro il 20 agosto 2022) si computano le ferie non godute del 2020; per il mese di luglio l'imponibile previdenziale è aumentato di un importo pari a quello delle ferie maturate e non godute.
Successivamente nel mese di effettivo godimento bisognerà procedere al recupero della parte di imponibile e contributi per i quali l'obbligo è già stato assolto, attraverso il flusso Uniemens, valorizzando l’elemento (contenuto nell’elemento) relativo al mese nel quale è stata assolta l’obbligazione contributiva.
Differimento contributivo per ferie collettive
Le aziende che sospendono l’attività per ferie collettive possono presentare all’INPS la richiesta di differimento del termine di pagamento dei contributi dovuti.
Attenzione: Per “ferie collettive” si intende quel periodo di riposo nel quale l’azienda chiude e quindi la chiusura aziendale costituita dalle ferie collettive impone a tutti i lavoratori subordinati sotto contratto a prendere le ferie.
Il datore di lavoro è libero di scegliere il periodo di ferie collettive che possono essere per tutti o per una porzione dei dipendenti quindi le ferie collettive scattano anche quando rimangono pochi lavoratori in servizio, infatti conta che la maggioranza sia assente, per godere del periodo di riposo con retribuzione.
Dopo aver deciso per le ferie collettive, il datore di lavoro è tenuto a darne tempestiva comunicazione ai dipendenti
La domanda di differimento contributivo per ferie collettive va inoltrata entro il 31 maggio 2022 (Inps messaggio n. 8609 del 18.05.2012).
Il termine di presentazione è ordinatorio, l’INPS ha infatti facoltà di esaminare anche le domande pervenute in ritardo in presenza di situazioni particolari.
L’INPS autorizza un unico differimento anche quando la chiusura interessa più periodi o le ferie vengono fruite a cavallo di 2 mesi.
Normalmente il termine di cui viene richiesto il differimento è quello del 16 agosto relativamente ai contributi di luglio. L’importo dei contributi differito dovrà essere maggiorato degli interessi di dilazione. Il differimento dei contributi da versare nelle casse dell’INPS entro un termine più ampio non può essere superiore a tre mesi a quello della normale scadenza.
Oltre al versamento dell’F24 il differimento interesserà anche la presentazione dell’Uniemens: nell’elemento dovrà essere indicato il codice D100 nella Causale a Debito e valorizzato l’importo degli interessi nella Somma a Debito.
Ferie collettive casi particolari
Ferie maturate non sufficienti: Nel caso in cui i lavoratori subordinati non abbiano giorni di ferie sufficienti o non aver maturato giorni di ferie sufficienti (ad esempio nuovi assunti) rispetto ai giorni di chiusura dell’azienda vi sono due possibili soluzioni:
Chiusura coincidente con malattia, maternità e permessi 104: nel caso di ferie collettive potrebbe accadere che i dipendenti siano in malattia o in maternità, o si avvalgano dei cd permessi legge 104; in questi casi:
Deroghe alla scadenza del 30 Giugno
Sanzioni
Il mancato riconoscimento del periodo di ferie, nei limiti della previsione legale (4 settimane definite dalla norma), comporta l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, in capo al datore di lavoro, da Euro 100 ad Euro 600.
Quando la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno due anni, la sanzione è da Euro 400 ad Euro 1.500.
Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno quattro anni, la sanzione amministrativa pecuniaria è da Euro 800 ad Euro 4.500 e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.
Cordiali saluti.
Caterina Claudi
Consulente fiscale Fiavet Lazio
Prot. 110/22 - News 88
24 maggio 2022