Legge di Bilancio 2023 – Detassazione premi di produttività

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23 Gennaio 2023

Tra le novità per il 2023 inserite nella Legge di Bilancio troviamo alcune misure di riduzione della imposizione fiscale sui redditi da lavoro dipendente: 

  • taglio dell'imposta dal 10 al 5%  sui premi di produttività con  conferma della previsione del tetto massimo di 3000 euro annui e solo per i lavoratori con reddito fino a 80 mila euro annui
  • aumento del taglio del cuneo contributivo fino al 3% per i lavoratori dipendenti con reddito fino a 25mila euro e 
  • conferma della riduzione contributiva già in vigore, pari al 2% per i redditi fino a 35mila euro.

a) Premi di produttività

Come detto in precedenza la legge di Bilancio 2023 (l. n. 197/2022), al comma 63 ha previsto la riduzione dal 10% al 5% dell’imposta sostitutiva all’Irpef e alle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate sotto forma di premi di produttività di cui all’art. 1, c. 182, L. n. 208/2015.

Si tratta di una misura in vigore per il solo 2023 e con la chiara intenzione di ridurre il cuneo fiscale a favore dei lavoratori qualora la somma sia erogata a seguito di accordi aziendali e territoriali con i quali si prevedono incrementi di produttività, redditività, qualità e innovazione dei processi aziendali.

Resta confermato il limite delle somme ammesse ad agevolazione fiscale (3.000 euro  lordi  annui) e la possibilità, a scelta del lavoratore, di convertire in tutto o in parte l’ammontare del premio di risultato ammesso a detassazione in beni e servizi di welfare aziendale.

  • Cosa si intende per Premio di risultato e/o  Partecipazione agli utili

Secondo il D.M. 25.03.2016 ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva per "premi di risultato" si intendono "le somme di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione".

Gli incrementi devono essere misurabili e verificabili sulla base dei criteri stabiliti dall’art. 1 comma 188 della Legge Bilancio 2016 e sottoscritti attraverso la contrattazione aziendale o territoriale.

I contratti collettivi di lavoro devono prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, che possono consistere:

  • nell'aumento della produzione;
  • in risparmi dei fattori produttivi;
  • nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, anche attraverso la riorganizzazione dell'orario di lavoro non straordinario o il ricorso al lavoro "agile", quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, rispetto ad un periodo congruo definito dall'accordo;

Il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati.

Attenzione: La possibilità di applicare l’imposta sostitutiva è subordinata al deposito del contratto da effettuare entro 30 giorni dalla sottoscrizione dei contratti collettivi aziendali o territoriali, insieme con la dichiarazione di conformità del contratto alle disposizioni del decreto, redatta in conformità allo specifico modello disponibile sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

  • Datori di lavoro interessati ed esclusi

L’agevolazione è prevista con esclusivo riferimento al settore privato.

L’agevolazione spetta, anche:

- ai datori di lavoro non imprenditori;

- alle Agenzie di somministrazione, anche nel caso in cui i propri dipendenti prestino attività nelle pubbliche amministrazioni.

  • Lavoratori beneficiari

L’agevolazione può essere applicata ai lavoratori che hanno un reddito da lavoro dipendente di importo non superiore a 80.000 euro nell’anno precedente a quello di percezione ed il tetto massimo dei premi in denaro erogabili a tassazione agevolata è pari 3.000,00 euro annui.

Al fine dell’applicazione del beneficio fiscale, sono richiesti due requisiti:

1. la natura del reddito prodotto (reddito da lavoro dipendente);

2. il limite reddituale 80.000 euro con riferimento all’anno precedente.

Per quanto riguarda il rispetto del limite reddituale di euro 80.000:

  • deve essere calcolato tenendo conto dei redditi di lavoro dipendente conseguiti nell’anno precedente a quello di applicazione dell’agevolazione, anche se derivanti da più rapporti di lavoro;
  • deve comprendere anche le pensioni di ogni genere e gli assegni di cui all’art. 49, comma 2, del Tuir, equiparate ai redditi di lavoro dipendente dal medesimo articolo 49 del TUIR;
  • va calcolato considerando unicamente il reddito soggetto a tassazione ordinaria; dalla determinazione del limite devono, pertanto, essere esclusi eventuali redditi di lavoro assoggettati a tassazione separata;
  • non comprende gli emolumenti premiali, nel caso in cui siano stati sostituiti, su scelta del dipendente, con le prestazioni di welfare aziendale escluse, nel rispetto dei limiti fissati dall’articolo 51, commi 2 e 3 ultimo periodo, del Tuir, dalla formazione del reddito di lavoro dipendente.
  • Quali sono le retribuzioni agevolabili

L’agevolazione consiste nell’applicare una imposta sostitutiva al 5% per il 2023  ai premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione.

Riguardo alla definizione dei criteri incrementali ai quali devono essere ancorati i premi di risultato, viene fatto rinvio alla contrattazione collettiva aziendale o territoriale.

Ai fini dell’applicazione del beneficio fiscale all’ammontare complessivo del premio di risultato erogato è necessario che, nell’arco di un periodo congruo definito nell’accordo, sia stato realizzato l’incremento di almeno uno degli obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione richiamati dalla norma e che tale incremento possa essere verificato attraverso indicatori numerici definiti dalla stessa contrattazione collettiva.

Per espressa previsione di legge, ai fini della determinazione dei premi di risultato va computato il periodo obbligatorio di congedo di maternità, escludendo quindi che eventuali indicatori stabiliti dalla contrattazione di secondo livello, riferiti ai giorni di presenza, possano penalizzare le assenze di maternità.

Possono essere ammessi al beneficio anche i ristorni ai soci lavoratori di cooperative.

Tra le retribuzioni agevolabili rientrano anche le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa e cioè gli utili distribuiti ai sensi dell’art. 2102 del Codice civile.

  • Presupposto della contrattazione collettiva

Ai fini della applicazione delle disposizioni fiscali agevolate, le somme e i valori per i quali può applicarsi l’imposta sostitutiva, e quindi sia i premi di risultato sia gli utili da distribuire, devono essere erogati in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali, di cui all’art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015[1].

Al contratto va demandata la previsione dei criteri di misurazione degli indici incrementali e per poter beneficiare dell’imposta sostitutiva è necessario inoltre che i contratti collettivi aziendali o territoriali siano depositati telematicamente entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione, unitamente alla dichiarazione di conformità di tali contratti alle disposizioni contenute nel decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, emanato il 25 marzo 2016.

Infine, è necessario che siano gli accordi contrattuali a riconoscere la possibilità di erogare i benefit di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 51 del TUIR in sostituzione del premio agevolato, su richiesta del dipendente. In tale ipotesi, il controvalore del premio di risultato viene percepito netto dal lavoratore sotto forma di benefit, azzerando il cuneo fiscale.

  • Conversione dei Premi di produttività in welfare

Il lavoratore ha però la facoltà, a condizione che sia previsto dalla contrattazione di secondo livello, di scegliere che il premio venga, parzialmente o totalmente, convertito in prestazioni di Welfare ossia prestazioni, opere, servizi corrisposti al dipendente in natura o sotto forma di rimborso spese aventi finalità di "rilevanza sociale", che vengono escluse dal reddito di lavoro dipendente (es. spese mediche, assistenza a familiari anziani o non autosufficienti, tasse universitarie, libri di testo, mense, asilo nido, buoni pasto, ecc.) indicate alla lettera f) del comma 2 dell'art. 51 del TUIR.

La conversione del premio, comporta la totale non imponibilità ai fini fiscali per il lavoratore, alla quale consegue la non imponibilità ai fini contributivi, sia per il lavoratore, sia per il datore di lavoro, permanendo però i limiti di 3.000€ e 80.000€ visti sopra.

Attenzione: Infine la Legge di Bilancio per il 2017[2]  ha previsto che i premi di produttività se convertiti in contribuzione al Fondo pensione o al Fondo sanitario non solo non sono tassati con l’imposta sostitutiva del 10% ma non rientrano nel reddito del lavoratore anche nel caso in cui sforino il plafond di deducibilità previsti dalle specifiche discipline (5.164,57 euro per i Fondi pensione e 3.615,20 euro per i Fondi sanitari). L’esenzione di tale tipologia di contribuzione per la previdenza complementare è, peraltro, totale poiché la legge specifica altresì che le somme relative non sono tassate in capo al lavoratore neanche in fase di erogazione.

b) Taglio Del Cuneo Fiscale  Paga Fino Al 3%

Altra novità importante introdotta dalla  Legge di Bilancio  2023  è: l’estensione del taglio del cuneo fiscale al 3% per i lavoratori dipendenti  che percepiscono fino a 25.000 euro di reddito lordo annuale, distribuito su 13 mensilità.

Per chi superare questa retribuzione, e fino a 35.000 euro, rimane il taglio del cuneo contributivo al 2%.

Cordiali saluti.     

Caterina Claudi

Consulente fiscale Fiavet Lazio

Prot. 16/23 - News 11

23 gennaio 2023


[1] Norme di rinvio ai contratti collettivi Salvo diversa previsione, ai  fini  del  presente  decreto,  per contratti collettivi si intendono i contratti  collettivi  nazionali, territoriali  o  aziendali  stipulati   da   associazioni   sindacali comparativamente  piu'  rappresentative  sul  piano  nazionale  e   i contratti collettivi aziendali stipulati  dalle  loro  rappresentanze  sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria
 

[2] Circolare n 5 del 29/3/2018 Agenzia delle Entrate – premi di produzione e welfare

L’intervento Del Consigliere Corbari A Lazio TV Del 4/3/2021 Dal Minuto 21:45 Al 33:10
Conferenza Stampa Fiavet Lazio/EBTL 16/02/2021
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